Nuove disposizioni antiriciclaggio
Nel Supplemento ordinario n.114 della Gazzetta Ufficiale n.125 del 31 maggio 2010 è stato
pubblicato il D.L. n.78 del 31/5/2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica.
Le principali modifiche introdotte con riguardo alla normativa in tema di contrasto al riciclaggio
e al finanziamento del terrorismo internazionale di cui al D.Lgs. n.231/2007 sono riportate
principalmente nell’art.20.
L’ articolo, modificando l’art.49, commi 1,5,8,12 e 13 del D.Lgs. n..231/2007 impone nei fatti
la sostituzione della precedente soglia di € 12.500,00 con la nuova fissata in € 5.000,00 per:
- Trasferimento di contanti, libretti di deposito al portatore o titoli al portatore;
- Emissione di assegni bancari e rilascio di assegni circolari;
- Saldo di libretti al portatore ed estinzione/regolarizzazione di quelli esistenti entro la data del 30 giugno 2011.
LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE
Il limite di importo per il trasferimento a terzi di contante e/o titoli al portatore scenderà da
Euro 12.500,00 a Euro 5.000,00.
Pertanto, a partire dalla suddetta data, il trasferimento a terzi di denaro contante e/o titoli al
portatore (libretti di deposito, certificati di deposito, ecc.) di importo pari o superiore a Euro
5.000,00 potrà essere effettuato solo presso la banca in presenza di entrambi i soggetti
(cedente e ricevente), ai sensi dell’art.49 comma 1.
La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
dal 1% al 40% dell’importo trasferito.
LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE
I libretti di deposito al portatore non potranno più avere un saldo pari o superiore a € 5.000,00.
I suddetti libretti di deposito esistenti alla data del 31 maggio 2010, DOVRANNO ESSERE
ESTINTI DAL PORTATORE ovvero il LORO SALDO DOVRA’ ESSERE RIDOTTO A UNA SOMMA
NON ECCEDENTE IL PREDETTO IMPORTO ENTRO IL 30 GIUGNO 2011.
In caso di trasferimento di libretti di deposito al portatore il cedente dovrà comunicare alla
banca entro 30 giorni, i dati identificativi (estremi anagrafici, documento e codice fiscale) del
cessionario e la data del trasferimento.
La violazione di tali obblighi comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
dal 10% al 20% del saldo.
ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI
SARANNO OPERATIVE LE SEGUENTI LIMITAZIONI
ASSEGNI BANCARI
Gli assegni emessi per importi pari o superiori a 5.000,00 euro devono recare l’indicazione del
nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola "NON TRASFERIBILE".
Gli assegni di importi inferiori a 5.000,00 euro possono essere emessi liberi (senza la clausola
"NON TRASFERIBILE") ed essere girati a terzi.
ASSEGNI CIRCOLARI
Gli assegni richiesti saranno emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del
beneficiario e la clausola "NON TRASFERIBILE".
Gli assegni, singolarmente di importo inferiore a 5.000,00 euro, potranno essere richiesti, per
iscritto, liberi (senza la clausola NON TRASFERIBILE), ma in tal caso è dovuta, a titolo di
imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per assegno.
La violazione di tali obblighi comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
dal 1% al 40% dell’importo trasferito.
Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nell’art.49 del D.Lgs. 231/2007.
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